Onorevoli Colleghi! - A circa tredici anni dall'approvazione della legge sull'elezione diretta dei sindaci è d'obbligo verificare il bilancio della nuova disciplina. L'elezione diretta spinge sempre più il sindaco a costruire un rapporto diretto con tutta la cittadinanza, spesso prescindendo dalle necessità della sua parte politica, per ottenere una legittimazione effettiva da parte di tutti i cittadini. Il divieto di terza candidatura, se comprensibile per non creare roccaforti di potere consolidato, però, e soprattutto nei centri minori, ha finito per costituire un limite. Infatti, l'impossibilità di una terza candidatura interrompe quella che può delinearsi come una buona amministrazione, nel caso in cui gli elettori volessero realmente proseguire l'esperienza amministrativa precedente, rischiando di «bruciare» esperienze e spesso giungendo al controsenso di indicazioni di sindaci «nuovi» solo di nome, ma che in realtà appaiono come spalle di «sindaci ombra». Occorre, infatti, considerare che il tipo d'impegno, le competenze e le capacità richieste per i sindaci non sono spesso rintracciabili facilmente all'interno di una comunità ristretta.
      Pertanto, si ritiene opportuno prevedere, per i comuni con popolazione inferiore ai 20.000 abitanti (quei comuni per cui già la legge prevede diversa modalità di elezione, senza previsione del ballottaggio), la cancellazione del divieto del terzo mandato.

 

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